Tribunali internazionali
Nel 1995, in seguito ai conflitti nell’ex Jugoslavia e in Ruanda, la Svizzera regolava la cooperazione con i Tribunali ad hoc con sede all’Aia e ad Arusha (Tanzania) nel decreto federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i Tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20). Nel 2003 il campo d’applicazione del decreto federale è stato esteso alla cooperazione con la Corte penale speciale per la Sierra Leone a Freetown (RS 351.201.11). Sono previste le forme di cooperazione seguenti:
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) spicca gli ordini di arresto in vista di consegna e decide sul trasferimento della persona ricercata al Tribunale. Gli ordini di arresto in vista della consegna nonché le decisioni di consegna possono essere impugnati con ricorso al Tribunale penale federale. In deroga alla procedura di estradizione tra Paesi è pure possibile un trasferimento temporaneo di un cittadino svizzero ai Tribunali. I Tribunali devono tuttavia garantire che la persona in questione venga nuovamente trasferita in Svizzera per scontare la pena al termine del procedimento.
L’UFG riceve le domande di assistenza giudiziaria, le esamina in modo sommario e successivamente le trasmette alla competente autorità cantonale o federale per l’esecuzione. Se il caso è complesso o particolarmente rilevante o se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni, l’UFG può decidere autonomamente sull’ammissibilità e il disbrigo dell’assistenza giudiziaria. La decisione finale può venir impugnata con ricorso al Tribunale federale.
Nell’assistenza giudiziaria tra Stati, l’autorità richiedente ha soltanto limitatamente la possibilità di effettuare direttamente e autonomamente gli atti d’istruzione auspicati (ad es. l’audizione di testimoni) sul territorio svizzero. Il decreto federale del 1995 è più generoso e prevede che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) conceda una pertinente autorizzazione. Sinora il DFGP ha dato seguito a tutte le domande dei Tribunali ad hoc; questa circostanza offre migliore garanzia che vengano rispettate le esigenze formali dei Tribunali e nel contempo tiene anche conto degli interessi dei testimoni.
Dai Tribunali ad hoc, la cui giurisdizione è limitata a un determinato territorio o a un determinato conflitto, occorre distinguere la Corte penale internazionale permanente con sede all’Aia, lo statuto della quale è entrato in vigore il 1° luglio 2002. La Corte penale permanente interviene quando le autorità nazionali competenti non vogliono o non possono perseguire seriamente le violazioni del diritto internazionale umanitario. La Svizzera ha disciplinato la cooperazione con la Corte penale internazionale in seno a una legge federale (LCPI, RS 351.6), entrata anch’essa in vigore il 1° luglio 2002. Al fine di garantire una cooperazione ottimale, nell’UFG è stato istituito un ufficio centrale.
L’UFG spicca un ordine di arresto ai fini della consegna e statuisce sulla consegna della persona ricercata al Tribunale internazionale. In Svizzera, durante la procedura di consegna, è possibile impugnare con ricorso soltanto l’ordine di arresto. Non vi sono per contro possibilità di ricorso contro la decisione di consegna. La persona ricercata può unicamente impugnare con un ricorso davanti alla Corte penale internazionale la competenza di quest’ultima. Se alla Corte viene consegnato un cittadino svizzero, l’UFG chiede al termine del procedimento il rimpatrio della persona in questione affinché possa scontare la pena in Svizzera.
L’UFG riceve le domande concernenti altre forme di cooperazione (assunzione di prove comprese le deposizioni testimoniali, interrogatorio di persone che sono oggetto di un’inchiesta, perquisizioni e sequestri, trasmissione di documenti ecc.). Decide circa l’ammissibilità della cooperazione, ordina le misure necessarie e designa un’autorità cantonale o federale competente per l’esecuzione della richiesta. Le persone, incolpate nell’ambito di un procedimento dinanzi alla Corte non sono legittimate a ricorrere. Soltanto le altre persone, interessate personalmente da un provvedimento d’assistenza giudiziaria sono legittimate a ricorrere contro la decisione finale dell’UFG. L’Ufficio federale di giustizia può autorizzare in modo autonomo atti d’inchiesta svolti sul territorio svizzero.
