Assunzione di prove
Mentre per i criminali le frontiere sono penetrabili, per le autorità inquirenti si rivelano un ostacolo. Un giudice straniero non può, ad esempio, sollecitare una banca in Svizzera affinché blocchi i conti di un truffatore e consegni i relativi documenti bancari a scopi probatori. Il principio della sovranità esclude atti d'ufficio in uno Stato straniero. Tuttavia, lo strumento dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale permette agli Stati di prestarsi assistenza e sostegno reciproci nella lotta contro la criminalità internazionale. Il giudice che deve svolgere indagini all'estero chiede alle autorità giudiziarie del Paese in questione di eseguirle in sua vece. Lo Stato richiesto presta assistenza giudiziaria provvedendo, sul proprio territorio, agli atti d'ufficio richiesti e trasmettendone il risultato al Paese richiedente ai fini di un determinato procedimento penale. L'assistenza giudiziaria comprende in particolare l'audizione di testimoni e imputati, il sequestro conservativo e la consegna di prove e documenti nonché di oggetti e valori patrimoniali, la perquisizione domiciliare e il sequestro, il confronto nonché la notificazione di citazioni, sentenze e altri atti giudiziari.
Ai sensi di un'assistenza giudiziaria attiva un giudice svizzero può trasmettere a un'autorità di perseguimento penale straniera spontaneamente informazioni o mezzi di prova acquisiti nell'ambito di un'inchiesta propria. Egli non può tuttavia trasmettere mezzi di prova concernenti la sfera segreta (ad es. documentazione bancaria). Il giudice svizzero può invece trasmettere anche informazioni inerenti alla sfera segreta se tale comunicazione permette al collega straniero di presentare domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera.
L'assistenza giudiziaria tra le autorità di giustizia non è da confondere con lo scambio di informazioni di polizia nel cui caso non si tratta di provvedimenti coercitivi, bensì di una semplice raccolta di informazioni (ad es.audizione di persone sentite a titolo informativo da parte della polizia, trasmissione di estratti di registri pubblici, rilascio di estratti del casellario giudiziale, comunicazione di abbonati al telefono, di detentori di una casella postale o di un veicolo, informazioni circa l'identità di una persona, indagini in merito a indirizzi).
2. Principi dell'assistenza giudiziaria
Premessa per l'assistenza giudiziaria è un procedimento penale nello Stato richiedente. In base alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), la Svizzera può prestare assistenza giudiziaria a tutti i Paesi. Ove la Svizzera non abbia concluso un trattato di assistenza giudiziaria con lo Stato richiedente, la domanda straniera è di regola corrisposta soltanto se quest'ultimo concede la reciprocità.
Nell'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria possono essere ordinate misure coercitive (perquisizioni domiciliari, sequestro di mezzi di prova, citazioni con la comminatoria di esecuzione forzata, audizione di testimoni nonché revoca dell'obbligo legale di osservare il segreto), se il reato presentato nella domanda è punibile anche in Svizzera (principio della doppia punibilità). Il segreto bancario svizzero, quindi, non è assoluto. Qualora, in un caso di corruzione, si tratti di consegnare all'autorità richiedente prove sotto forma di documentazione bancaria (estratti conto), il segreto bancario non offre al presunto criminale protezione alcuna.
La domanda di assistenza giudiziaria è irricevibile se le indagini o il procedimento vertono su un reato qualificato dalla Svizzera fattispecie politica. L'AIMP esclude dalla qualifica di fattispecie politica tutti i crimini considerati genocidio o quelli che appaiono particolarmente riprensibili (dirottamento di aeromobile, presa d'ostaggio). La domanda è inoltre irricevibile se si tratta di reati militari (rifiuto di obbedienza, diserzione).
L'assistenza giudiziaria è negata in caso di gravi vizi del procedimento estero (violazioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo o del Patto internazionale sui diritti civili e politici). L'assistenza giudiziaria è pure negata se il procedimento all'estero mira a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.
Se il presunto autore del reato è stato assolto in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso o se la pena è già stata scontata, l'assistenza giudiziaria non può più essere accordata per lo stesso reato (ne bis in idem).
Nel caso di reati fiscali, in linea di principio la Svizzera può prestare assistenza giudiziaria solo se il fatto presentato nella domanda è ritenuto frode fiscale o tributaria in Svizzera. Non è invece possibile fornire assistenza giudiziaria per sottrazione d’imposta. In caso di dubbio l’Ufficio federale di giustizia interpella l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Tuttavia, nell’ambito della cooperazione Schengen, l’assistenza giudiziaria è prevista anche per la sottrazione di imposte di consumo, di imposte sul valore aggiunto e di dazi doganali.
- Commette una sottrazione d’imposta chiunque tralascia di dichiarare delle entrate, in modo che una tassazione sia omessa o risulti incompleta. In Svizzera la sottrazione d’imposta è considerata una contravvenzione ed è punita con la multa.
- Commette una frode fiscale chiunque, allo scopo di conseguire una sottrazione d'imposta e di ingannare le autorità fiscali, fa uso di documenti falsi, alterati o inesatti quanto al contenuto, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario. Commette una frode tributaria chiunque con astuzia sottrae agli enti pubblici una tassa, un contributo o un'altra prestazione oppure cagiona loro altri danni patrimoniali. In Svizzera la frode fiscale e tributaria sono considerate delitti, puniti con pena detentiva.
L'assistenza giudiziaria è accordata a condizione che i risultati delle indagini vengano utilizzati dalle autorità dello Stato richiedente soltanto a scopo d'indagine o come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è ammissibile (principio della specialità). Le autorità preposte al perseguimento penale non sono inoltre autorizzate a effettuare un impiego indiretto delle informazioni ottenute in base ai documenti dell'assistenza giudiziaria, trasmettendo informazioni alle autorità fiscali o doganali.
Nella procedura dell'assistenza giudiziaria vale il principio della proporzionalità. Non è tuttavia possibile dedurre da tale principio che lo Stato estero possa esigere assistenza giudiziaria unicamente quando abbia esaurito tutte le possibilità d'investigazione all'interno del suo territorio. La procedura d'assistenza giudiziaria deve permettere di condurre a termine la procedura penale nello Stato richiedente; a tale scopo devono essere consegnati tutti i documenti per i quali non è esclusa una relazione con i sospetti ivi sollevati.
Gli oggetti e i beni provenienti da un reato (provento del reato) possono essere consegnati per la confisca da parte di un tribunale estero o a scopo di restituzione all'avente diritto. Occorre di regola una decisione, cresciuta in giudicato ed esecutoria, di un tribunale penale, civile o amministrativo dello Stato richiedente. In via eccezionale si può rinunciare a tale condizione se la provenienza illecita dei beni è evidente, ad es. come nel caso Abacha.
3. La procedura d'assistenza giudiziaria in Svizzera
Le domande di assistenza giudiziaria possono giungere attraverso diverse vie in Svizzera:
- Gli Stati membri della Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) inviano le domande d'assistenza giudiziaria, direttamente o tramite il ministero di giustizia, all'Ufficio federale di giustizia (UFG).
- In mancanza di un trattato, è di rigore la via diplomatica. L'UFG prende in consegna le domande dalla rappresentanza estera dello Stato richiedente in Svizzera.
- In base al Secondo Protocollo addizionale alla CEAG, alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, agli accordi complementari alla CEAG, è prevista la corrispondenza diretta tra l'autorità estera e l'autorità competente svizzera per le domande provenienti da Germania, Austria, Francia e Italia nonché, in casi urgenti, per quelle degli altri Stati.
Se non è prevista nessuna corrispondenza diretta, le autorità svizzere rimettono la loro domanda all'UFG che la trasmetterà allo Stato estero.
Forma e contenuto della domanda di assistenza giudiziaria
Le domande di assistenza giudiziaria devono contenere le seguenti indicazioni:
- Designazione dell'autorità da cui emana la domanda
Sono di regola le autorità di giustizia a presentare le domande di assistenza giudiziaria; negli Stati con tradizione giuridica anglosassone che non conoscono la funzione del giudice istruttore e in cui il procuratore pubblico si occupa di un caso penale soltanto al momento della promozione dell'azione, la domanda di assistenza giudiziaria è inoltrata dalla polizia - Oggetto del procedimento estero e motivo della domanda (designazione degli atti d'ufficio richiesti)
- Indicazioni sulla persona contro cui è diretto il procedimento penale
- Qualificazione giuridica del reato nello Stato richiedente
- Descrizione dei fatti essenziali (luogo, tempo e circostanze del reato)
L'autorità richiedente non è tenuta a provare che la presentazione dei fatti corrisponda al vero; basta esporre indizi sufficienti. Non si può pretendere dall'autorità richiedente che indichi, nella presentazione dei fatti, quanto deve essere accertato con la domanda. È tuttavia vietato praticare indagini per ricercare prove ("fishing expedition"). Non si possono raccogliere prove a caso senza punti di riferimento concreti (ad es. blocco di tutti i beni in Svizzera e consegna della documentazione bancaria senza indicazioni più precise in merito al posto in cui si trovano tali beni).
L'UFG (settore Assistenza giudiziaria) esamina sommariamente se la domanda soddisfi alle esigenze formali. Ove la domanda non risponda a tali esigenze, l'UFG sollecita l'autorità richiedente affinché modifichi o completi la domanda. In casi urgenti l'UFG può ordinare misure cautelari (ad es. blocco dei conti, sequestro) non appena la trasmissione di una domanda è annunciata. L'UFG fissa in seguito un termine entro il quale lo Stato richiedente deve inoltrare la domanda formale.
Se la domanda soddisfa alle esigenze e l'assistenza giudiziaria non è manifestamente inammissibile (ad es. reati militari), l'UFG la trasmette, per esecuzione, alla competente autorità giudiziaria cantonale. Se il disbrigo esige indagini in più Cantoni, l'UFG può affidarne la direzione a un unico Cantone (Cantone responsabile della direzione). Le autorità cantonali trattano in pratica la maggior parte delle domande di assistenza giudiziaria. L'UFG può tuttavia deferire l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria anche all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere il reato se quest'ultimo fosse stato commesso in Svizzera, ad es. al Ministero pubblico della Confederazione (in caso di atti terroristici o di corruzione di funzionari federali) o alla Direzione generale delle dogane (in caso di infrazioni alla legge sulle dogane). L'UFG può assumere esso stesso l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria se sono interessati più Cantoni, se un Cantone non decide entro un termine appropriato o in casi complessi e di particolare importanza.
L'autorità d'esecuzione esamina se sono date le premesse materiali per la concessione dell'assistenza giudiziaria (Promemoria per le autorità giuridiche svizzere per esaminare le richieste estere), prende una decisione di entrata nel merito e ordina i provvedimenti di assistenza giudiziaria richiesti, considerati ammissibili. In tal modo è avviata la procedura di assistenza giudiziaria in principio portata a termine senza interruzioni. Una volta attuate tutte le misure e conclusa la procedura, l'autorità d'esecuzione emana la decisione finale in cui si esprime in modo approfondito e dettagliato sull'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria. Stabilisce inoltre in quale misura sia prestata assistenza, vale a dire indica quali documenti o beni possono essere consegnati allo Stato richiedente. Una esecuzione semplificata della procedura di assistenza giudiziaria senza decisione finale è possibile se i detentori dei documenti o dei beni ne consentono per scritto la consegna allo Stato richiedente.
I partecipanti alla procedura estera (funzionari di polizia, giudici istruttori, accusati, difensori) possono assistere agli atti d'assistenza giudiziaria, se la loro presenza costituisce la condizione legale per l'ammissione delle prove raccolte mediante assistenza giudiziaria (tradizione giuridica anglosassone) oppure se il successo del perseguimento penale nel Paese richiedente ne risultasse agevolato in modo rilevante. Il termine "presenza" significa unicamente che i partecipanti sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda d'assistenza giudiziaria. Essi non sono tuttavia autorizzati a effettuare atti d'ufficio i quali rimangono riservati ai funzionari svizzeri competenti.
La decisione di entrata nel merito non è impugnabile. Sono per principio impugnabili con ricorso soltanto le decisioni finali. Anche eventuali decisioni incidentali sono impugnabili soltanto alla fine della procedura congiuntamente alla decisione finale. La protezione giuridica delle persone toccate dai provvedimenti di assistenza giudiziaria è quindi messa in atto soltanto alla fine della procedura di assistenza giudiziaria. Costituiscono un'eccezione le decisioni incidentali che cagionano - mediante il sequestro di beni e oggetti di valore oppure mediante la presenza di funzionari stranieri durante gli atti d'esecuzione - un pregiudizio immediato e irreparabile (ad es. se il blocco di un conto bancario paralizzasse una società). Le decisioni delle autorità di assistenza giudiziaria sono impugnabili presso il Tribunale penale federale. Contro la decisione del Tribunale penale federale è possibile interporre un ricorso presso il Tribunale federale se tale decisione concerne un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Non appena la decisione finale sia cresciuta in giudicato può essere concessa assistenza giudiziaria allo Stato richiedente.
Sono legittimati a ricorrere l'UFG quale autorità di vigilanza federale in materia di assistenza giudiziaria nonché persone toccate personalmente e direttamente da un provvedimento d'assistenza giudiziaria. Una banca alla quale viene richiesta la documentazione bancaria relativa a una determinata persona non è quindi legittimata a ricorrere. Legittimata a ricorrere è unicamente la persona detentrice del conto. Il termine di ricorso contro la decisione finale è di 30 giorni (Tribunale penale federale) risp. di 10 giorni (Tribunale federale).
