Estensione della rete dei trattati bilaterali e multilaterali nell'ambito della collaborazione internazionale in materia penale

Un contributo per una lotta più efficace contro la criminalità internazionale

 
La maggiore mobilità e le nuove possibilità tecniche portano ad un'internazionalizzazione sempre più marcata della criminalità: sovente i mezzi di prova o i sospettati non si trovano sul territorio delle autorità preposte al perseguimento penale. Ciò significa che senza la collaborazione degli altri Stati il successo di eventuali inchieste nazionali non è garantito. Pertanto, l'assistenza reciproca delle autorità preposte al perseguimento penale svolge un ruolo sempre più importante.

Inoltre, spesso non è possibile condurre una procedura penale in un determinato Stato o far eseguire decisioni penali nello Stato dove esse sono state pronunciate. In tali casi, le autorità preposte al perseguimento penale e quelle responsabili dell'esecuzione delle pene dipendono parimenti dalla collaborazione con altri Stati.

Ambiti della collaborazione internazionale in materia penale

La collaborazione internazionale in materia penale si suddivide negli ambiti seguenti:

  • Estradizione;
  • Assistenza giudiziaria accessoria detta anche "piccola assistenza giudiziaria"
    (in particolare l'interrogatorio di testimoni o di imputati; la notificazione di citazioni e sentenze; l'acquisizione di prove; la consegna di valori patrimoniali);
  • Perseguimento penale in via sostitutiva;
  • Esecuzione di decisioni penali
    (incluso il trasferimento dei condannati nello Stato d'origine).

Motivi che giustificano la conclusione di un trattato

In base alla legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP), la Svizzera può cooperare con altri Stati anche in assenza di un trattato internazionale. Ciononostante, spesso è necessario concludere trattati di assistenza giudiziaria per i motivi seguenti:

  • Gli Stati che non hanno concluso un trattato non possono collaborare;
  • I problemi posti dalla collaborazione possono essere superati soltanto con una convenzione bilaterale;
  • La vasta portata della collaborazione o l'intensità delle relazioni sono tali da esigere una semplificazione della procedura d'assistenza giudiziaria;
  • Gli standard internazionali vanno armonizzati o resi più efficaci mediante trattati multilaterali.

I compiti del settore "Trattati internazionali"

Il compito principale del settore consiste nell'ampliare la rete dei trattati conclusi dalla Svizzera nell'ambito della collaborazione internazionale in materia penale. A tal fine, essa esamina i progetti di trattati sottoposti alla Svizzera ed elabora i propri progetti di trattati.

Tale ampliamento avviene a livello mondiale. Tra gli Stati con cui sono stati o stanno per essere negoziati trattati figurano, oltre ai Paesi dell'Europa continentale, anche Stati che applicano il diritto anglo-americano (ad es. USA, Canada, Australia), dell'America latina (ad es. Perù, Ecuador), dell'Asia (ad es. Hong Kong, Filippine) e dell'Africa (ad es. Egitto, Marocco). È allestito un elenco degli Stati con cui saranno in futuro intavolati negoziati.

Oltre ai trattati bilaterali o multilaterali esistono anche altri strumenti di diritto internazionale come lo scambio di note, di lettere o di dichiarazioni d'intenti politici (chiamati anche Memoranda of Understanding). Questi strumenti sono conclusi a livello governativo e non richiedono l'approvazione del Parlamento. Essi costituiscono vieppiù un'alternativa, specialmente nell'ambito delle relazioni con Stati che non soddisfano ancora le condizioni che consentono di intavolare negoziati formali in vista della conclusione di un trattato. Spesso rappresentano lo stadio preliminare a una tale conclusione e testimoniano la volontà di estendere la collaborazione.

Oltre all'estensione della rete dei trattati bilaterali, il settore partecipa anche all'elaborazione di strumenti multilaterali in materia di assistenza giudiziaria nonché di convenzioni internazionali che vertono sulla repressione di determinati reati e contengono disposizioni relative all'assistenza giudiziaria. Segue tutte le pratiche che hanno per oggetto l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, segnatamente al Consiglio d'Europa, in seno all'Unione europea e nell'ambito dell'ONU.

Il settore non opera soltanto nell'ambito dei trattati, bensì è anche responsabile di progetti legislativi attinenti alla collaborazione internazionale in materia penale, progetti che segue fino alla loro approvazione in Parlamento. Tra i dossier che hanno occupato considerevolmente i giuristi del settore citiamo ad esempio le modifiche della legge federale sull'assistenza giudiziaria in materia penale, l'elaborazione del decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario nonché la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale.

Qual è la genesi di un trattato internazionale?

Trattati bilaterali

  • I negoziati di trattati bilaterali traggono sempre origine dall'iniziativa di un singolo Stato. Se il settore intende negoziare un trattato, deve prima richiedere l'autorizzazione del capo del dipartimento. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la maggior parte delle volte si rinuncia a un mandato formale. Se il contenuto del negoziato non può ancora essere definito in modo esaustivo, si avviano dapprima colloqui esplorativi che consentono parimenti di determinare se vi sono reali possibilità di concludere un trattato. Spesso nella prima fase, dopo contatti informali, lo Stato interessato al negoziato sottopone all'altro Stato contraente un progetto come base di trattativa. Eventualmente lo Stato interpellato risponde proponendo un controprogetto.
  • La prima tornata dei negoziati è dedicata alla discussione del progetto, del controprogetto e di eventuali altre proposte. Di norma durante la prima tornata non si riesce a eliminare tutte le divergenze. È dunque necessario organizzare altri negoziati. Le trattative avvengono alternativamente in uno o nell'altro Stato. Quando le due parti hanno concordato un testo del trattato, esso viene di norma parafato. In altri termini, i capi delegazione dei due Stati appongono le loro iniziali su ogni pagina. La firma formale del trattato avviene dopo che il Governo ne ha approvato il testo. In Svizzera è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale. Spesso il trattato è firmato in occasione di una visita ufficiale di un consigliere federale o di un rappresentante del Governo estero.
  • Dopo la firma le parti contraenti avviano la procedura d'approvazione conformemente al loro diritto nazionale. A tal fine, il testo è tradotto in tutte le lingue ufficiali ed è elaborato un messaggio licenziato dal Consiglio federale all'attenzione del Parlamento. La ratifica avviene soltanto dopo l'approvazione da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati mediante lo scambio degli strumenti di ratifica o mediante la notifica che le procedure di approvazione sono concluse in entrambi gli Stati.

Trattati multilaterali

I trattati multilaterali hanno origine in seno alle differenti organizzazioni internazionali, spesso in seguito a una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o a interventi in seno al Consiglio d'Europa. Il progetto di trattato elaborato dall'organizzazione stessa o da uno o più Stati membri è messo a punto nel corso di svariate tornate negoziali. Tutti gli Stati possono presentare proposte e formulare pareri. Di norma il testo definitivo del trattato è adottato formalmente in occasione di una riunione della Conferenza dei ministri. Al Consiglio d'Europa questo compito spetta al Comitato dei ministri che si riunisce due volte l'anno. Dopo di ciò, si può procedere alla procedura di firma, approvazione e ratifica.

Progetti di trattato in elaborazione
di cui è incaricato il settore "Trattati internazionali":

Trattato di assistenza giudiziaria con l'Argentina

Trattato di assistenza giudiziaria con il Cile
  • Messaggio del Consiglio federale (comunicato per i media del 28 novembre 2007 comunicato per i media del 28 novembre 2007)
  • Deliberazioni parlamentari (07.094 07.094)
  • Il decreto federale concernente l’approvazione del Trattato è stato accolto dai due rami del Parlamento in occasione della votazione finale del 3 ottobre 2008.

Trattato di assistenza giudiziaria con la Colombia

Convenzione sul trasferimento con il Perù

Convenzione sul trasferimento con la Repubblica dominicana

Convenzione sul trasferimento con il Kosovo

Trattato di assistenza giudiziaria con il Giappone
  • Discussioni esplorative a Tokyo (25/26 marzo 2009) e a Berna (9/10 marzo 2010)