Necessaria autorizzazione per la mediazione matrimoniale transnazionale
Chi esercita a titolo professionale la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner tra persone in Svizzera e all'estero necessita di un'autorizzazione cantonale e soggiace alla vigilanza di un'autorità cantonale. L'ordinanza disciplina in particolare le condizioni di rilascio, di revoca e di abrogazione dell'autorizzazione nonché la sua durata e la sua portata. Essa regolamenta inoltre l'ammontare e la forma della cauzione che il mediatore è tenuto a fornire a garanzia delle spese relative al viaggio di ritorno della persona da presentare al mandante. L'ordinanza stabilisce poi a quali condizioni la cauzione possa essere versata al mediatore o alla persona presentata al mandante. Essa sanziona inoltre le possibili infrazioni. Le nuove norme mirano a mettere ordine e a prevenire gli abusi in questo campo professionale.
- Il 18 giugno 1999, il Consiglio federale pone in consultazione un progetto di ordinanza e il rapporto esplicativo relativi all'ordinanza sull'autorizzazione per la mediazione matrimoniale e la ricerca di partner transnazionali (
comunicato per i media). - Il 10 novembre 1999, il Consiglio federale licenzia l'ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero. Entra in vigore il 1° gennaio 2000, insieme alla nuova regolamentazione legale del divorzio, anche (
comunicato per i media).
