Legge sulla medicina della procreazione
L'articolo 119 Cost. dispone che l'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica. La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. La legge federale sulla procreazione medicalmente assistita (legge sulla medicina della procreazione) del 18 dicembre 1998 tutela la dignità umana, la personalità e la famiglia e vieta gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica. Essa fa del benessere del nascituro il proprio obiettivo supremo e vieta la conservazione di embrioni, la donazione di ovociti e l'esame genetico dell'embrione in provetta. Un servizio della Confederazione conserverà i dati relativi al donatore dello sperma, che saranno accessibili al figlio.
- Il 2 giugno 1995, il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto di legge federale concernente la procreazione medicalmente assistita e la Commissione nazionale di etica (legge sulla medicina umana) (
comunicato per i media). - Il 26 giugno 1996, il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla legge
sulla medicina della procreazione. La legge rappresenta un controprogetto indiretto
all'iniziativa popolare per una procreazione rispettosa della dignità umana (
comunicato per i media).
- Deliberazioni parlamentari (96.058)
Documento in tedesco
Documento in francese
Votazione popolare del 12 marzo 2000
- ll Consiglio federale pone in vigore per il 1° gennaio 2001 la legge sulla medicina riproduttiva e le disposizioni di esecuzione (
comunicato per i media). - Nell’autunno 2009 il DFGP e il DFI convengono che la responsabilità per la legge (richieste concernenti l’interpretazione, interventi parlamentari ecc.) passa dall’Ufficio federale di giustizia all’Ufficio federale della sanità pubblica.
- Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)(RS 810.11)
- Ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP)(RS 810.112.2)
- Ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (OCNE)(RS 810.113)
- Comunicato per i media del 4 dicembre 2000
