"Questioni attuali riguardanti la revisione del diritto della società anonima"
Discorso del consigliere federale Christoph Blocher in occasione dell’assemblea generale di SwissHoldings, il 31 maggio, a Berna
Discorsi, DFGP, 31.05.2007. Fanno fede sia la versione scritta, sia quella orale. L'oratore si riserva il diritto di apportare consistenti modifiche al presente testo.
Berna. Secondo il consigliere federale Blocher, grazie al nuovo diritto della società anonima e al nuovo diritto contabile, l'interesse degli investitori per le imprese svizzere crescerà ancora. All'assemblea generale di SwissHoldings il ministro della giustizia ha nuovamente esposto gli elementi centrali della revisione di legge e la posizione del Consiglio federale. Bisogna garantire, ha affermato, che vi sia una legge al passo coi tempi, che consenta di salvaguardare la certezza del diritto nonché il controllo e le esigenze delle piccole e grandi società.
Gentili signore, egregi signori,
da anni si chiede una revisione del diritto della società anonima. Tuttavia i desideri legati a tale revisione sono svariati e spesso diatralmente opposti.
1. Spirito della revisione
Con la revisione del diritto della società anonima il Consiglio federale persegue quattro obiettivi:
a) migliorare il governo d’impresa;
b) rendere più flessibili le strutture del capitale;
c) permettere che l’assemblea generale possa sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione elettronica;
d) modernizzare e unificare per tutte le forme giuridiche la regolamentazione antiquata del rendiconto.
2. Governo d’impresa
Il governo d’impresa regola i rapporti tra i diversi organi di una società anonima. Si tratta in particolare di garantire un controllo adeguato del consiglio d’amministrazione da parte dell’assemblea generale. Dev’essere garantito che gli azionisti dispongano di informazioni sufficienti e che possano usufruire in modo adeguato dei loro diritti. Il fabbisogno normativo è diverso a seconda che si tratti di una società di famiglia con un unico o pochi azionisti o di una società quotata in borsa con un forte frazionamento della proprietà e migliaia di azionisti.
2.1 Società quotate in borsa
Una delle lacune principali è considerato il fatto che i proprietari hanno difficoltà a esercitare in modo adeguato i loro diritti di proprietà. Ciò può portare a uno squilibrio tra i proprietari del capitale di rischio e i responsabili delle decisioni. Tuttavia gli azionisti di una società quotata in borsa devono essere consci del fatto che una proprietà condivisa non è mai una proprietà esclusiva.
Con la revisione si deve provvedere affinché i proprietari, vale a dire gli azionisti, siano messi in grado di decidere nei casi in cui possono e devono decidere. Sono perciò necessarie norme sulla trasparenza, sulla rappresentanza degli azionisti nell’assemblea generale, sulle votazioni, sulle prescrizioni per il rendiconto. Lo Stato obbliga le società a rispettare le regole formali. Alla correttezza dei conti, delle votazioni, delle strategie ecc. devono provvedere le società stesse!
2.2 Società private
Per quanto riguarda le cosiddette società private, spesso più piccole rispetto a quelle quotate in borsa, la protezione degli azionisti privati è spesso precaria.
Ciò vale anche per gli azionisti il cui patrimonio è legato in gran parte a un’impresa (soprattutto per eredità). Gli azionisti minoritari spesso non possono abbandonare la società, perché non esiste un mercato per le loro quote di partecipazione.
Anche in questo caso il legislatore deve garantire che gli azionisti possano informarsi in modo sufficiente sulla situazione della loro impresa. Agli azionisti devono inoltre essere messi a disposizione mezzi adeguati per proteggere la loro proprietà, soprattutto quando lasciano la società.
2.3 Critiche all’avamprogetto
Nelle critiche avanzate all’avamprogetto si rispecchiano i diversi interessi:
Gli azionisti – soprattutto quelli di minoranza – ritengono ad esempio troppo alti gli ostacoli legali all’esercizio del diritto degli azionisti, nonostante il fatto che tali ostacoli siano già stati abbassati con l’ultima revisione del diritto della società anonima.
Diversi diritti degli azionisti – come ad esempio la verifica speciale – spesso non potrebbero essere fatti valere a causa del quorum troppo elevato. D’altra parte i rappresentanti del management chiedono – comprensibilmente – un ostacolo alto, ossia una quota azionaria relativamente alta, per poter esercitare un siffatto diritto. Essi temono gli abusi.
Il Consiglio federale ritiene che i diritti previsti dal progetto sono necessari per la protezione della proprietà degli azionisti.
Una buona protezione della proprietà può motivare gli investitori a investire in Svizzera.
La soglia esatta che deve essere raggiunta per poter chiedere una verifica speciale sarà nuovamente sottoposta a un esame approfondito, sapendo bene che fissare il quorum è una decisione delicata.
Nella consultazione sono emersi interessi divergenti anche in relazione alla nuova disciplina del voto per rappresentanza nell’assemblea generale.
Le associazioni economiche, dominate in larga parte dal management delle grandi ditte, sono contrari alla soppressione del voto per rappresentanza da parte di organi societari o da parte del depositario.
Essi temono che ciò favorisca decisioni casuali nelle assemblee generali.
Ma cosa sono “decisioni casuali”? Non ogni decisione contraria alla proposta del consiglio d’amministrazione è una decisione casuale e neppure ogni decisione presa di stretta misura è una decisione casuale che bisonga impedire.
Se gli azionisti firmano senza impartire istruzioni concrete una procura permanente o cedono senza istruzioni il loro diritto di voto a un rappresentante degli organi societari, ciò è altrettanto problematico quanto eventuali “decisioni casuali”.
In particolare per le imprese dirette male e in una situazione negativa ciò ha avuto conseguenze fatali.
2.5 Retribuzione dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione
Un peso a mio avviso troppo grande è affidato alla nuova regolamentazione delle retribuzioni dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione. L’avamprogetto prevede che lo statuto possa contenere disposizioni in merito alle retribuzioni versate ai membri del consiglio d’amministrazione. In questo caso si dovrebbe eventualmente esaminare se non sia più appropriata una disposizione imperativa. Tuttavia, a seconda del grado d’astrazione, una siffatta disposizione non sarebbe particolarmente chiara.
I pareri fortemente influenzati dall’ambiente dei manager ritengono che l’assemblea generale non sia in grado di decidere in merito a una regolamentazione delle retribuzioni. I rappresentanti degli azionisti, invece, chiedono addirittura una competenza vincolante dell’assemblea generale di definire in dettaglio i salari. Altri ancora chiedono delle retribuzioni massime fissate per legge.
La proposta del Consiglio federale costituisce un compromesso applicabile nella prassi e che a mio avviso protegge i proprietari. Grazie all’elezione individuale annuale dei membri del consiglio d’amministrazione ed escludendo il voto per rappresentanza da parte di organi societari o da parte del depositario, che distorce il risultato del voto, gli azionisti, che sono al corrente delle retribuzioni e delle prestazioni del consiglio d’amministrazione e del management, possono votare indirettamente sulle retribuzioni.
Già oggi 7 società SMI eleggono annualmente il loro consiglio d’amministrazione. Alcune società hanno annunciato di passare all’elezione annuale. Per quanto mi è noto questo sistema non ha portato a gravi irregolarità.
3. Strutture del capitale
Nell’ambito delle strutture del capitale si concede un più ampio margine di manovra alle imprese.
- Con il nuovo istituto giuridico della cosiddetta forbice del capitale, al consiglio d’amministrazione può essere affidata la competenza di aumentare o ridurre il capitale azionario.
- Il valore minimo nominale delle azioni è abolito: deve essere tuttavia superiore a zero, ma può anche essere inferiore a 1 centesimo. Ciò permette di frammentare a piacere le azioni. Rimane così sempre aperta la possibilità di una riduzione del valore nominale.
- In base ai pareri espressi nella consultazione, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per ora all’abolizione delle azioni al portatore. Prima che non lo facciano altri Stati industrializzati, soprattutto quelli europei, la Svizzera non ha motivo di abolire questo tipo di azione, molto apprezzata e spesso impiegata ancora oggi in molte piccole società.
4. Novità concernenti l’assemblea generale
Per i preparativi e lo svolgimento dell’assemblea generale in futuro si devono poter usare i nuovi strumenti di comunicazione elettronici. Ciò permette di diminuire i costi. Inoltre, l’utilizzazione di Internet favorisce anche una partecipazione attiva degli azionisti all’assemblea generale.
5. Nuovo disciplinamento del rendiconto
Per gli azionisti e gli investitori il rendiconto è un mezzo fondamentale per informarsi su un’impresa. Solo grazie ai chiarimenti del rendiconto possono usufruire della loro proprietà e agire di conseguenza. Ma in base al rendiconto si può anche decidere quali investimenti siano giustificati e quali no.
Va osservato che la situazione reale del rendiconto è da molto tempo migliore rispetto al disciplinamento legale. Ciò vale soprattutto per le società quotate in borsa.
È tuttavia importante creare un nuovo disciplinamento armonizzato e semplice per tutte le forme giuridiche.
Per le imprese quotate in borsa tuttavia non cambia molto. Nella consultazione si è fatto presente che il nuovo disciplinamento potrebbe avere conseguenze fiscali indesiderate. Ha incontrato critiche soprattutto la disposizione secondo cui gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti devono essere sciolti nella bilancia commerciale e contabilizzati in modo dettagliato.
Il Consiglio federale ha tenuto conto di questa critica e deciso che, a differenza di quanto previsto dall’avamprogetto, dev’essere indicata nell’allegato al conto annuale soltanto la somma totale degli ammortamenti, delle correzioni di valore e degli accantonamenti non riconosciuti. Il capitolo sul rendiconto sarà pertanto riadattato.
6. Come si prosegue?
Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di presentare un messaggio entro la fine del 2007. In linea di massima l’avamprogetto è confermato, esso viene tuttavia adeguato alla luce dei risultati della procedura di consultazione.
7. Conclusione
Permettetemi di concludere con una citazione di un finanziere americano. Bernard Baruch – un consulente di John F. Kennedy:
“Ci sono mille modi per spendere il proprio denaro, ma solo due per guadagnarselo: o lavorare noi per il denaro o far lavorare il denaro per noi”.
La revisione del diritto della società anonima può considerarsi riuscita se coloro che lavorano per il denaro e coloro che fanno lavorare il denaro coincidono.
Il secondo caso – quello in cui il denaro lavora per noi – è divenuto sempre più importante con la regolamentazione delle casse pensioni, secondo cui la gente, con il sistema di capitalizzazione, lavora per la propria vecchiaia.
Sono convinto che il nuovo diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile contribuiranno a far sì che per gli investitori diventi ancora più interessante “far lavorare” il proprio denaro nelle imprese svizzere. Contemporaneamente bisogna garantire che vi sia una legge semplice e al passo coi tempi, che consenta di salvaguardare la certezza del diritto, il controllo nonché le esigenze delle piccole e grandi società.
