Perseguire e giudicare i reati in base a norme procedurali uniformi
Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l’unificazione della procedura penale
Comunicati, DFGP, 21.12.2005
Berna, 21.12.2005. Per accrescere l’efficacia dell’azione penale e, nel contempo, l’uguaglianza giuridica e la certezza del diritto, il Consiglio federale intende unificare il diritto processuale penale svizzero. Oggi ha licenziato il relativo messaggio e due disegni di legge.
I due disegni si ispirano agli ordinamenti processuali vigenti nella misura in cui gli stessi si siano rivelati appropriati, ma prevedono anche norme sinora non previste in Svizzera o adottate soltanto da taluni Cantoni. Tra queste figura l’introduzione di un principio di opportunità più esteso, che consente alle autorità di rinunciare all’azione penale in determinati casi. Il Codice prevede inoltre la possibilità di un accordo tra l’autore del reato e la vittima (per il tramite di una conciliazione o di una mediazione) o tra l’imputato e il pubblico ministero (in merito alla colpevolezza e alla pena). Altre innovazioni sono rappresentate dal rafforzamento dei diritti della difesa, dall’ampliamento di taluni diritti della vittima, dall’estensione delle misure di protezione dei testimoni e dal nuovo provvedimento coercitivo della sorveglianza delle relazioni bancarie. Nel complesso, i due disegni propongono soluzioni equilibrate che conseguono un giusto equilibrio tra gli interessi diametralmente opposti delle persone e delle autorità implicate nel procedimento penale.
L’organizzazione giudiziaria resterà in linea di principio di competenza dei Cantoni. L’unificazione della procedura richiede nondimeno l’adozione di un modello di perseguimento penale unitario. Il modello prescelto (modello «pubblico ministero») è caratterizzato dall’assenza di un giudice istruttore. Il pubblico ministero dirige l’intera procedura preliminare, conduce l’istruzione penale, promuove l’accusa e la sostiene in giudizio. Il fatto che le indagini, l’istruzione penale e la promozione dell’accusa siano di competenza di un’unica autorità consente di accrescere l’efficienza del perseguimento penale.
Una legge apposita per la procedura penale minorile
La procedura penale minorile è disciplinata da una legge apposita in cui figurano le norme che derogano al CPP. Anche in quest’ambito il perseguimento penale è affidato, in tutte le sue fasi, a un’autorità giudiziaria specializzata, il giudice dei minorenni. Nei casi di lieve o media gravità, egli funge inoltre da autorità giudicante e vigila sulla corretta esecuzione della sanzione. Nei casi più gravi (peraltro rari) il giudizio compete invece al tribunale dei minorenni. I Cantoni sono peraltro liberi di determinare se il giudice dei minorenni possa essere membro del tribunale dei minorenni. In tal modo si tiene conto delle preoccupazioni espresse in sede di consultazione riguardo al doppio ruolo del giudice dei minorenni (magistrato inquirente e giudice investito della causa in seno al tribunale).
Peter Goldschmid, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 59 27, Contatto
