Ricerca e protezione delle ditte
Quanto costa una ricerca d'una ditta?
Come inviarci un mandato di ricerca?
È possibile una riservazione d'una ditta?
Come procedere per formare una ditta?
Guida concernente l'esame delle ditte e dei nomi
Cosa significa la nozione protezione della ditta?
Ricerca d'un marchio
Brevi indicazioni sulla formazione delle ditte
Quali informazioni sono ottenibili tramite la ricerca d'una ditta?
La ricerca informa sull'esistenza di ditte o di nomi, identiche/identici o similari, iscritte/i nel registro centrale delle ditte; essa non comprende l'esame dell'ammissibilità giuridica della ditta o del nome. Quest'esame spetta in primo luogo al tenitore cantonale del registro di commercio. Rimane espressamente riservata la verifica da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio nell'ambito dell'approvazione dell'iscrizione (art. 32 cpv. 1 ORC, RS 221.411).
Le domande di ricerca sono trattate, senza eccezione, nell'ordine del loro arrivo. Si deve generalmente contare da 2 a 4 giorni per il trattamento e la spedizione. Non viene rilasciata alcuna informazione telefonica sulle ditte iscritte (cfr. art. 13 cpv. 2 ORC). Per motivi oggettivi non possiamo garantire una lista esaustiva delle ditte o dei nomi similari.
Per delle informazioni per fax o lettera vogliate utilizzare, nella misura del possibile, i nostri formulari elettronici. Potete pure salvaguardare i formulari sul vostro disco fisso: premete sul link corrispondente con il tasto destro del mouse, appare un menu, utilizzate l'opzione "salva come" (Save as).
- Ricerca di ditta tramite formulario online (369 Kb, pdf)(riempire il formulario sullo schermo, in seguito stampare, firmare e spedire per fax o per posta)
- Ricerca di ditta tramite formulario stampato (38 Kb, pdf)(stampare poi riempire a mano in modo leggibile o con la macchina da scrivere, firmare e spedire per fax o per posta)
Come procedere per formare una ditta?
L'Ufficio federale del registro di commercio propone, sotto il marchio Zefix, una banca di dati su internet che contiene le ditte di persone morali iscritte nel registro di commercio. Ognuno può effettuarvi un primo esame vertente sull'esistenza di ditte identiche o similari. Tuttavia, dato che la ricerca di ditte similari presuppone delle conoscenze tecniche particolari, vi raccomandiamo vivamente, prima d'ogni costituzione d'una nuova società o modificazione d'una ditta, d'incaricare il registro centrale delle ditte d'operare una ricerca qualificata.
Cosa significa la nozione protezione della ditta?
Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da colui che abbia un cognome ed un nome identici a quelli in essa contenuti (art. 946 cpv. 1 CO, RS 220).
Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta di imprese individuali iscritta nel registro di commercio si applicano anche alla dita della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni, (art. 951 cpv. 1 CO).
Le ditte delle società anonime, delle società a garanzia limitata e delle società cooperative devono distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società che rivestono una di queste forme giuridiche (art. 951 cpv. 2 CO).
Oltre all'esame dell'ammissibilità delle ditte, le autorità del registro di commercio verificano se esista o meno un'identicità tra due ditte. Se del caso, esse rifiuteranno d'ufficio d'iscrivere una nuova ditta identica ad una già iscritta.
La questione a sapere se due ditte siano similari o se tale similitudine sia di natura a prestare confusione dev'essere esaminata dal competente giudice civile (art. 956, CO).
Dal punto di vista della concorrenza, un conflitto può, secondo le circostanze, nascere tra un marchio protetto giuridicamente e una ditta iscritta ulteriormente. Per quello che concerne l'esistenza d'un marchio identico o similare iscritto nel registro dei marchi, vogliate rivolgervi direttamente all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), Stauffacherstrasse 65, CH-3003 Berna, (Tel. 031 377 77 77; Fax 031 377 77 78). Un opuscolo riguardante il deposito d'un marchio può ugualmente essere ottenuto presso l'IPI.
Brevi indicazioni sulla formazione delle ditte
L'insieme delle lettere dell'alfabeto latino, minuscole o maiuscole, e delle cifre arabe possono essere utilizzate in una ditta; sono esclusi le immagini ed i segni particolari (p. es. §, %, $, @). Solo uno spazio normale può essere intercalato fra i diversi segni. Contrariamente al marchio, le particolarità grafiche (design, logo, simbolo, colore, stampa in nero ecc.) non sono iscrivibili; se un marchio fa parte d'una ditta, esso dovrà, se del caso, essere adattato.
La ditta deve rispettare il principio di veridicità e non deve indurre in errore (art. 944 cpv. 1 CO, RS 220). Le indicazioni contenute nella ditta devono concordare con lo scopo dell'impresa (con lo scopo statutario, per le persone morali) e non devono indurre in errore sulla provenienza dei prodotti o servizi. Le designazioni geografiche possono essere utilizzate se sono materialmente fondate e non ledono alcun interesse pubblico. L'utilizzazione di designazioni aventi un carattere ufficiale come "Confederazione", "federale", "Cantone", "cantonale", "comunale" non è per principio autorizzata (art. 6 della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici; RS 232.21). La ditta delle società anonime, delle società a garanzia limitata e delle società cooperative deve contenere l'indicazione della forma giuridica (SA, SAGL, cooperativa) (art. 950 CO).
Qualora la ditta sia tradotta in più lingue, le diverse versioni linguistiche devono concordare e tutte le traduzioni devono essere iscritte nel registro di commercio
Le predette regole riguardanti le ditte si applicano per analogia ai nomi delle associazioni e delle fondazioni.
