Acquisto di fondi da parte di persone all'estero
La legislazione in materia d’acquisto di fondi da parte di persone all’estero contiene una serie di restrizioni all’acquisto della proprietà immobiliare o dei diritti assimilati, da parte di persone all’estero, ovvero quelle che non beneficiano del diritto di stabilirsi in Svizzera o che provengono dagli Stati membri della CE e dell’AELS e non hanno il loro domicilio legale ed effettivo in Svizzera.
L’Ufficio federale di giustizia mette a disposizione del pubblico un promemoria in materia d’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. Questo documento è di natura esclusivamente informativa. Esso non ha alcun effetto giuridico vincolante. Tuttavia esso rappresenta uno strumento utile al disbrigo delle prime formalità. Inoltre esso ha pure il merito di contenere una lista delle autorità cantonali competenti in tema d’acquisto di fondi da parte di persone all’estero.
L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario mette a sua volta a disposizione delle istruzioni, che sono concepite per facilitare l’applicazione della legge da parte degli uffici del registro fondiario.
- Promemoria (204 Kb, pdf)
- Istruzioni per gli ufficiali del registro fondiario (84 Kb, pdf)
- Comunicazione di un’iscrizione nel registro fondiario all’UFG (37 Kb, pdf)
Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, T +41 31 322 47 97, Contatto
