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Eutanasia

Di cosa si tratta?

In Svizzera il divieto di uccidere è applicabile senza limitazioni. L’eutanasia attiva diretta (omicidio mirato a ridurre le sofferenze di una persona) è quindi proibita. A determinate condizioni, per contro, l’eutanasia attiva indiretta (impiego di mezzi per alleviare le sofferenze, i quali tuttavia come effetto secondario possono abbreviare la vita) e quella passiva (rinuncia ad avviare o sospensione di terapie di sostentamento vitale) sono autorizzate, senza essere disciplinate espressamente a livello legislativo. Non esiste la necessità di agire a livello normativo in merito a queste tre forme di eutanasia. Per evitare che l’assistenza organizzata al suicidio si sviluppi in un’attività a scopo di lucro e per rafforzare la protezione della vita umana, sono tuttavia discusse restrizioni legali e un divieto dell’assistenza organizzata al suicidio.

Cos’è stato fatto finora?
  • Il 31 maggio 2006 il Consiglio federale prende atto del rapporto "Eutanasia e medicina palliativa – La Confederazione deve legiferare?" e raccomanda al Parlamento di rinunciare sia a rivedere le pertinenti disposizioni del Codice penale sia a emanare una legge sull’ammissione e sulla vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio ( comunicato per i media).
  • Il 29 agosto 2007 il Consiglio federale prende atto del rapporto completivo sull’eutanasia ( comunicato per i media).
  • Il 2 luglio 2008 il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di approfondire la questione delle organizzazioni che aiutano al suicidio per chiarire se siano necessarie disposizioni legali specifiche e di presentare un rapporto per l’inizio del 2009 ( comunicato per i media).
  • Il 17 giugno 2009 nella seduta del Consiglio federale ha luogo un primo scambio di opinioni in merito all’assistenza organizzata al suicidio. Sono discusse restrizioni legali e un divieto dell’assistenza organizzata al suicidio ( comunicato per i media).
  • Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale invia in consultazione due varianti di modifica del diritto penale con la scopo disciplinare espressamente l'assistenza organizzata al suicidio ( comunicato per i media).
Documentazione
Interventi parlamentari
Documenti complementari
Procedura di consultazione
Altre informazioni
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