Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la biomedicina

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Di che cosa si tratta?

In un mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dalla grande mobilità delle persone, il legislatore nazionale ha solamente ancora un margine d’influsso limitato per quanto attiene alla medicina. I divieti vigenti in uno Stato possono essere aggirati troppo facilmente con un viaggio in un altro Stato. Per tale motivo è tanto più importante che gli Stati professino insieme determinati principi e affrontino uniti le nuove sfide. Questo è l’obiettivo perseguito dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 4 avrile 1997 che concretizza e sviluppa i diritti fondamentali dei quali occorre tenere conto nel settore della medicina umana. E‘ la prima volta che esiste un accordo a livello internazionale che sancisce norme giuridiche vincolanti per il settore della medicina. I precedenti strumenti internazionali si sono limitati, per quanto attiene alle questioni relative alla medicina, a rilasciare dichiarazioni o raccomandazioni in forma non vincolante.

Cos’è stato fatto finora?
  • Il 28 settembre 1998, il Consiglio federale autorizza il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a procedere alla consultazione relativa alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani (comunicato per i media in tedesco tedesco o francese francese).
  • Il 28 aprile 1999, il Consiglio federale prende conoscenza dei risultati della procedura di consultazione (comunicato per i media comunicato per i media).
  • Il 12 settembre 2001, il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la ratificazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché del protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani (comunicato per i media comunicato per i media).
     
  • Deliberazione parlamentare (02.065)
    Documento in tedesco Documento in tedesco
    Documento in francese Documento in francese
     
  • Il 1° novembre 2008 la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani entrono in vigore per la Svizzera.
  • Nell’autunno 2009 il DFGP e il DFI convengono che la responsabilità per la legge (richieste concernenti l’interpretazione, interventi parlamentari ecc.) passa dall’Ufficio federale di giustizia all’Ufficio federale della sanità pubblica.

Documentazione

Procedura di consultazione
Risultati della procedura di consultazione
Contatto / informazioni
Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 41 82, Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica, T +41 31 323 51 54, Contatto