Intervento del consigliere di Stato Dr. Claudius Graf-Schelling, capo del Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Turgovia
Riassunto
I Cantoni sono stati i primi a reagire ai tragici omicidi commessi all'inizio degli anni Novanta. Già nel 1993, il concordato della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene ha preparato un elenco di criteri che permettono di stabilire se un criminale rappresenta un pericolo per la collettività. È inoltre stata istituita una commissione peritale incaricata di affiancare le autorità responsabili, ad esempio in occasione dell'esame in vista di una liberazione condizionale. Il sistema ha dato ottimi risultati.
L'iniziativa prevede l'esame della liberazione soltanto se "nuove conoscenze scientifiche" permettono di dimostrare che il criminale può essere curato. Tale soluzione è inadeguata, dal momento che, per stabilire definitivamente se una determinata persona rappresenta un pericolo, è indispensabile esaminare il singolo caso.
Da quando le commissioni peritali esaminano i singoli casi in modo mirato e molto accurato, i criminali recidivi e pericolosi liberati dall'esecuzione della pena non costituiscono più un problema. L'iniziativa propone la soluzione di un problema risolto da oltre dieci anni.
Intervento
Signore e signori,
siamo qui per parlare di un argomento dai risvolti umani molto dolorosi. È terribile apprendere che una persona è stata lesa nella sua integrità fisica o psichica, o addirittura uccisa. Nutriamo compassione per le vittime e i loro familiari. Condividiamo lo sgomento che provano. Guidati da un sentimento di profonda partecipazione, ci affrettiamo ad aiutare le vittime e i loro familiari. Sul piano normativo, tale volontà si riflette nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, che prevede un aiuto immediato e il versamento di indennizzi e di riparazioni morali. Altrettanto importante è impedire che una persona liberata dall'esecuzione della pena o dall'internamento, o in permesso di libera uscita, commetta un reato grave.
I miei commenti critici nei confronti dell'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia" nascono da considerazioni puramente materiali. Sono infatti perfettamente d'accordo con l'obiettivo perseguito dai promotori dell'iniziativa.
Mi rivolgo a Voi a nome dei Cantoni". È ciò per due motivi: ho presieduto per dodici anni un tribunale penale di prima istanza incaricato di giudicare reati gravi. Da quattro anni sono responsabile, nella mia qualità di Consigliere di Stato, dei settori della giustizia e della sicurezza nel Cantone di Turgovia. Posso quindi considerarmi anche "la voce della prassi". Sono premesse importanti, perché tutte le decisioni legislative della Confederazione in materia di diritto penale dovranno essere attuate e finanziate dai Cantoni.
È lapalissiano che i criminali violenti rappresentano un problema. Nei Cantoni abbiamo vissuto spesso esperienze delicate e quindi sappiamo benissimo cosa significa proteggere la società da tali individui senza negare loro un'esistenza dignitosa. Sono anzitutto i Cantoni che devono decidere se rimettere in libertà una persona che dieci o venti anni fa ha commesso reati gravissimi.
Non a caso, i Cantoni sono stati i primi a reagire ai tragici omicidi commessi all'inizio degli anni Novanta. Un intervento era necessario perché allora il sistema presentava qualche lacuna. Già nel 1993, il concordato della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene (di cui fa parte anche il Cantone di Turgovia) ha preparato un elenco di criteri che permettono di stabilire se un criminale rappresenta un pericolo per la collettività. È inoltre stata istituita una commissione peritale incaricata di affiancare le autorità responsabili, ad esempio in occasione dell'esame in vista di una liberazione condizionale. La commissione peritale è composta di specialisti attivi nei settori del perseguimento penale e giudiziario, della psichiatria nonché dell'esecuzione delle pene e dell'assistenza riabilitativa. Il sistema ha dato ottimi risultati. La revisione del Codice penale ancora nel diritto federale i progressi fatti nei Cantoni. È evidente che lo Stato ha tratto insegnamento da quanto accaduto - con grande successo, per giunta.
Pur avanzando una richiesta più che legittima, l'iniziativa appare però eccessiva e lacunosa.
Si limita infatti a proporre un modello d'internamento per criminali affetti da turbe psichiche. Può però costituire un pericolo per la collettività anche chi non presenta turbe del genere. Non deve quindi sorprendere che l'iniziativa risulterebbe inapplicabile proprio per i tre criminali sessuomani e violenti più noti all'opinione pubblica.
L'iniziativa è eccessiva perché non considera che esistono molti casi limite e che non è possibile stabilire, in modo inequivocabile e definitivo, se un criminale è idoneo o refrattario alla terapia. Una diagnosi è possibile soltanto dopo che la persona è stata privata della libertà per un certo periodo o non risponde alle terapie cui è sottoposta. Una volta diagnosticata la refrattarietà alla terapia, l'iniziativa non permette di fare marcia indietro. La decisione è irrevocabile - ed è proprio quanto desiderano i promotori. Com'è noto, l'iniziativa prevede l'esame della liberazione soltanto se cosiddette "nuove conoscenze scientifiche" permettono di dimostrare che il criminale può essere curato. Concretamente ciò significa che prima dovrà essere provata l'esistenza di nuove conoscenze in ambito scientifico e poi si esamineranno i singoli casi.
Tale soluzione non risponde alle esigenze pratiche ed è addirittura inadeguata. In questi frangenti, infatti, cos'è più importante del "caso concreto", ossia dell'individuo stesso che rischia di costituire un pericolo per la vita altrui? È questo il nocciolo della questione, e non giova molto alla sicurezza se una rivista specializzata - o qualche sito Internet - pubblica nuove conoscenze scientifiche la cui efficacia non è ancora suffragata dall'esperienza.
L'esame del singolo caso è indispensabile per stabilire definitivamente se una determinata persona costituisce un pericolo. Ma è proprio ciò che i promotori dell'iniziativa non vogliono, perché l'esito dell'esame potrebbe ad esempio porre fine all'internamento di un criminale ottantacinquenne. E invece no, vogliono che quell'uomo rimanga internato a la vita, senza permesso di libera uscita. I promotori mettono in dubbio che un ottantacinquenne rimesso in libertà a distanza di decenni possa trovarsi a suo agio in un mondo trasformato profondamente (St. Galler Tagblatt, 10.1.2004, p. 9). L'argomento, oltre che astruso, è inaccettabile.
Altro inconveniente: non è il giudice a decidere se il criminale è refrattario alla terapia o "estremamente pericoloso", ma il perito. Il giudice, da servitore del diritto, è declassato a schiavo del perito, a pubblico ufficiale condannato ad avallare e firmare la sentenza dettata dal perito. È una ripartizione dei compiti alquanto inusuale e inedita per il nostro Stato di diritto. Nella formazione professionale dei giudici e nell'ambito della critica della giustizia, c'è chi continua a rimproverare ai giudici di affidarsi troppo ai periti e di apprezzare le perizie con troppa leggerezza. Privando i giudici della facoltà di apprezzamento, tuttavia, la legge stessa incoraggia l'inadeguatezza professionale dei giuristi.
Mi sia concessa infine una considerazione di fondo: a tutti oggi si chiede di essere flessibili - all'economia privata, anche allo Stato. Dobbiamo essere in grado di reagire con celerità; niente o soltanto il minimo indispensabile è fatto per durare. L'iniziativa invece punta all'esatto contrario, istituendo strutture ferree, rigide e difficili da scalzare. Vogliamo realizzare i nostri obiettivi a tutti i costi, anche a costo di essere inumani?
A proposito dei costi: ogni capo di dipartimento deve chiedersi quali sono le ripercussioni finanziarie di un progetto e se i costi sono sopportabili. Anche l'iniziativa sull'internamento a vita va esaminata sotto questa luce. Che senso ha tenere rinchiuso fino alla morte una persona che non è più pericolosa? Se tratteniamo per vent'anni un criminale divenuto innocuo, i costi che ne derivano vanno dai 500 ai 1'500 franchi al giorno: è lecito sottolineare quanto denaro spendiamo senza ottenere, in cambio, maggiore sicurezza? È lecito ricordare ai promotori dell'iniziativa che così aumenta l'onere fiscale e con esso la quota delle uscite della Confederazione? Oppure le considerazioni di questo tipo non sono opportune? In questo caso la libertà di pensiero è soppressa?
La "maggiore sicurezza" promessa dall'iniziativa può essere realizzata altrettanto bene applicando gli strumenti messi a disposizione dai Cantoni e le nuove disposizioni del Codice penale. A tale proposito è determinante l'esame dei singoli casi. Ecco le cifre più recenti pubblicate dal concordato della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene: l'anno scorso la commissione peritale ha trattato 51 casi, esaminando 44 uomini e due donne per stabilire se rappresentavano un pericolo per la collettività; 23 casi sono stati esaminati per la prima volta; la commissione peritale si è riunita a intervalli di tre settimane. Oltre a esibire cifre, è forse opportuno specificare che gli esami eseguiti non avevano carattere "collettivo", ma consistevano nella valutazione mirata e molto accurata di casi concreti, vale a dire di singoli individui. Da quando le commissioni peritali esaminano i singoli casi, i criminali recidivi e pericolosi liberati dall'esecuzione della pena non costituiscono più un problema. L'iniziativa propone pertanto la soluzione di un problema risolto da oltre dieci anni.
Vogliamo veramente rinunciare alle misure efficaci introdotte dai Cantoni e alla revisione approvata del Codice penale, in cambio della soluzione proposta dall'iniziativa, opinabile in particolare per quanto riguarda l'esecuzione? Vogliamo una modifica costituzionale improntata, per certi versi, alla mentalità dell'Ottocento? No, dico io, e "no" dicono anche i direttori cantonali di giustizia e polizia: per quanto possano rimanere sgomenti di fronte a reati del genere, sono tutti contrari all'iniziativa.
Ultima modifica 19.01.2004