Trasferiti in Svizzera i primi detenuti dalla Tailandia
Due cittadini svizzeri possono espiare la pena residua nella loro Patria
Comunicati, UFG, 15.11.2002
Berna, 15.11.2002. Per la prima volta due cittadini svizzeri detenuti a Bangkok sono stati trasferiti in Svizzera dove espieranno la pena residua. Il trasferimento è stato reso possibile grazie al relativo trattato bilaterale. I due Svizzeri sono giunti oggi a Kloten accompagnati da agenti della polizia cantonale di Berna e di Lucerna che li hanno in seguito collocati nei rispettivi istituti penitenziari cantonali. Un altro trasferimento è atteso presumibilmente ancora per quest'anno.
Nella primavera 2001 l'ambasciata svizzera di Bangkok trasmise all'Ufficio federale di giustizia (UFG) le proposte di trasferimento di sette cittadini svizzeri; si tratta soprattutto di detenuti condannati per reati in materia di stupefacenti. Le pene variano tra i 44 mesi e i 40 anni. Nel novembre 2001 l'UFG ricevette dalle autorità tailandesi la documentazione relativa al trasferimento (copie delle sentenze, l'esposto dei fatti, piano d'esecuzione, ecc.) e la trasmise, per parere, alle autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene. Dopo aver ottenuto l'approvazione del trasferimento da parte dei Cantoni, l'UFG presentò nella primavera 2002 – per il tramite dell'ambasciata svizzera - complessivamente sei domande di trasferimento al Ministero degli affari esteri tailandese; in un caso per questioni ancora aperte non fu possibile presentare una domanda.
Finora le autorità tailandesi hanno accordato il trasferimento di tre persone; il terzo detenuto sarà trasferito in Svizzera non appena la decisione di esecutività (exequatur) sarà cresciuta in giudicato (cfr. sotto). Le altre tre domande di trasferimento sono ancora pendenti.
Nessun obbligo al trasferimento
La scorsa estate, in occasione del suo viaggio nel Sud-Est Asiatico, la consigliera federale Ruth Metzler-Arnold ha visitato il penitenziario centrale di Bangkok e si è intrattenuta con cinque detenuti svizzeri. Davanti alle autorità tailandesi ha sottolineato l'interesse della Svizzera per un esame accurato e spedito delle domande di trasferimento. Il Trattato bilaterale sul trasferimento, entrato in vigore il 10 ottobre 2000, non fonda tuttavia un obbligo al trasferimento, ma fissa unicamente le condizioni quadro per un trasferimento. Il condannato non può desumere dal trattato un diritto all'espiazione della pena nel suo Paese d'origine.
In linea di principio, il trasferimento è possibile soltanto una volta conclusa la procedura d'exequatur in Svizzera, vale a dire dopo che un tribunale ha dichiarata eseguibile in Svizzera la sentenza pronunciata in Tailandia. In alcuni Cantoni sono le stesse autorità preposte al perseguimento penale a poter decidere sulla presa a carico dell'esecuzione di una pena detentiva; diventa così superflua una procedura d'exequatur.
