Consegna all’Italia di due dipinti e di una scultura rubati
Opere sequestrate in Ticino nell’ambito dell’assistenza internazionale
Comunicati, UFG, 27.09.2002
Berna/Chiasso, 27.9.2002. A conclusione di una procedura di assistenza internazionale la Svizzera ha consegnato all’Italia due dipinti e una scultura. La consegna delle opere d’arte a firma del Bellini (XV secolo), di Bartolomeo Di Giovanni (XV secolo) e di Antonio Canova (XIX secolo) è avvenuta oggi a Chiasso.
Le indagini condotte dalle autorità ticinesi a titolo di ricettazione di opere d'arte nei confronti di una società domiciliata nel Liechtenstein, dei suoi aventi diritto economici e di cittadini stranieri, hanno permesso agli inquirenti ticinesi, nell'ambito di un normale controllo alla dogana di Stabio di un cittadino di nazionalità russa, di individuare e sequestrare due dipinti ed una statua di provenienza italiana. Il Ministero pubblico ticinese e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) informarono, spontaneamente, in data 9 febbraio 2000 le autorità italiane del sequestro invitandole, se del caso, a presentare formale richiesta di assistenza tendente all'acquisizione di materiale probatorio inerente alle seguenti opere d'arte:
A seguito delle informazioni spontanee del 9 febbraio 2000 trasmesse alle autorità italiane, la Procura della Repubblica di Busto Arsizio inoltrava le richieste di assistenza del 7 luglio 2000 e del 12 febbraio 2001. Le richieste di assistenza traevano il loro spunto dall'inchiesta italiana avviata per ricettazione di opere d'arte rubate nei confronti degli aventi diritto della società del Liechtenstein e del cittadino russo già conosciuto alle autorità ticinesi. Nel caso in esame, i due dipinti e la scultura erano noti al Ministero italiano per i Beni e le attività culturali come opere precedentemente rubate ai danni di privati in Italia e dello Stato Italiano.
Restituzione senza sentenza di confisca
Il Ministero pubblico ticinese ha accolto le richieste di assistenza italiane tendenti al sequestro, alla trasmissione di materiale probatorio e alla restituzione delle opere alle autorità italiane in quanto le stesse risultavano essere provento di furto. La decisione del Ministero pubblico cantonale è stata impugnata dalla società del Liechtenstein e dai suoi aventi diritto dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello. La corte cantonale ha respinto il ricorso conformemente alla legge federale sull'assistenza ed alla giurisprudenza del Tribunale federale che prevedono la restituzione del provento di reato allo Stato richiedente o alle vittime senza la necessità per lo Stato richiedente di pronunciare una sentenza di confisca, qualora le circostanze del furto e le vittime sono note. Nel caso in disamina, le vittime, il luogo e le date dei furti erano noti alle autorità inquirenti italiane.
La presente fattispecie mostra che, se da un lato, il suolo svizzero può essere utilizzato per il traffico illecito di opere d'arte, dall'altro, la legislazione svizzera contempla normative penali efficaci a contrasto del traffico illecito di opere d'arte rubate. Normative la cui efficacia dovrebbe accrescersi qualora la Svizzera ratificasse la Convenzione dell'Unesco del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e adotasse la legge federale sul trasferimento dei beni culturali attualmente in discussione in parlamento.
Marco Villa, Ministero Pubblico del Canton Ticino, T +41 91 815 53 11
