Autorizzata l'estradizione alla Francia di una madre in fuga

Pendente la domanda di ritorno della figlia sequestrata

Comunicati, UFG, 08.08.2002

Berna, 8.8.2002. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l'estradizione alla Francia di una madre ricercata per sottrazione di minorenne. La donna, con doppia cittadinanza franco-polacca, può impugnare la decisione d'estradizione dell'UFG entro 30 giorni davanti al Tribunale federale. La domanda di ritorno in Francia presentata dal padre della minorenne sequestrata è ancora pendente.

Sulla scorta di un mandato di ricerca internazionale di Interpol Parigi, la donna è stata arrestata l'11 giugno 2002 dalla polizia del Canton Vaud su incarico dell'UFG e posta in carcerazione in vista dell'estradizione. Il mandato di ricerca e la domanda d'estradizione formale, ricevuta dall'UFG il 28 giugno scorso si fondano su un mandato di arresto del 13 marzo 2002. Il mandato di arresto fu emesso lo stesso giorno in cui il "Tribunal correctionnel de Paris" condannò la donna a un anno di carcere per sottrazione di minorenne.

Il giorno del suo arresto, la donna ha iniziato uno sciopero della fame. Giustifica il suo gesto con il fatto che è fuggita in Svizzera per proteggere sua figlia dagli abusi sessuali commessi dal padre. Il 5 luglio 2002 la donna è stata trasferita nel reparto sorvegliato dell'Inselspital di Berna, dove è garantito un trattamento medico ottimale. Secondo il rapporto medico lo stato di salute della donna è stabile. Il 12 luglio scorso, il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro il mandato di arresto in vista dell'estradizione dell'UFG, rilevando il pericolo di fuga; per lo stesso motivo, l'UFG ha respinto due istanze di scarcerazione.

L'ufficio del giudice di pace vodese decide in merito al ritorno

In seguito all'arresto della madre, la figlia minorenne da lei sequestrata e portata in Svizzera è stata collocata in un istituto nel Canton Vaud. L'ufficio del giudice di pace del distretto di Oron e Mézières (VD) ha assegnato provvisoriamente l'affidamento al Servizio per la protezione della gioventù.

Il 21 giugno 2002 il padre ha presentato all'Autorità centrale per il trattamento dei casi di rapimento internazionale di minori una domanda di ritorno in Francia della figlia. La domanda si basava sulla Convenzione concernente gli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Dato che non era possibile giungere a una composizione in via amichevole, la procedura di ritorno è stata avviata davanti all'ufficio del giudice di pace.

Obiettivo della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori è di assicurare il ritorno immediato dei minorenni trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente. Se il rapimento viola il diritto di custodia di un genitore, il tribunale competente può rifiutare il ritorno del minorenne soltanto in base ai motivi elencati compiutamente nella Convenzione. Il tribunale può rifiutare il ritorno segnatamente se il genitore responsabile del rapimento può provare che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile.

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