Dipartimento federale di giustizia e polizia
Aperta la consultazione concernente la legge sui disabili
Comunicati, DFGP, 05.06.2000
Lunedì il Consiglio federale ha invitato Cantoni, partiti e organizzazioni interessate a esprimersi entro l'inizio di settembre 2000 sul progetto di legge federale sui disabili. Conformemente all'articolo 8 capoverso 4 della Costituzione federale la legge deve prevedere provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. La legge sui disabili concreta tale mandato. Nel contempo essa costituisce un con-troproggetto indiretto all'iniziativa popolare "Parità di diritti per i disabili". Il Consiglio federale deve licenziare il pertinente messaggio all'attenzione del Parlamento entro la metà di dicembre 2000.
Nell'ambito dei trasporti pubblici, il Consiglio federale potrà in futuro emanare pre-scrizioni tecniche consone alle esigenze dei disabili concernenti la sistemazione di stazioni, fermate, veicoli e sistemi d'informazione.Le organizzazioni d'aiuto ai disabili riconosciute sono legittimate a ricorrere nell'am-bito di procedure importanti concernenti i trasporti pubblici, la radio e la televisione. La Confederazione è inoltre chiamata, in qualità di datore di lavoro, a dare l'esempio quando assume personale: a parità di qualifica dei candidati essa deve dare la prio-rità ai disabili rispetto ai candidati non-disabili fino a quando il numero degli impiegati disabili abbia raggiunto un rapporto adeguato con quello degli impiegati non-disabili. La legge sui disabili autorizza la Confederazione ad attuare programmi volti all'inte-grazione dei disabili nonché campagne d'informazione.
Il progetto concreta infine la nozione di istruzione scolastica di base sufficiente ga-rantita dall'articolo 19 Cost.: ai bambini e agli adolescenti audiolesi o non-vedenti è dispensato l'insegnamento rispettivamente del linguaggio gestuale e della scrittura braille.
Nel contempo l'assetto di alcune leggi speciali è reso più consono alle esigenze dei disabili (diritto fiscale, legge sulle telecomunicazioni, legge sulla radiotelevisione, ecc.); in questo modo si rende palese il nuovo spirito instauratosi nella relazione tra disabili e non-disabili.
Berna, 5 giugno 2000
Cosa prevede la legge sui disabili?
Il Consiglio federale definisce nel suo progetto cosa si debba intendere per svantag-gi esistenti nei confronti degli disabili secondo l'articolo 8 capoverso 4 Cost trattan-dosi dell'accesso a edifici, impianti e prestazioni aperti al pubblico. Spetterà ai legi-slatori cantonali (segnatamente al diritto in materia edilizia) conformare le rispettive legislazioni alle esigenze fissate dalla Costituzione. Per quanto riguarda l'accesso a edifici, impianti e prestazioni, il Consiglio federale presenta - in una variante - dispo-sizioni che concedono ai disabili pretese deducibili in giudizio.Nell'ambito dei trasporti pubblici, il Consiglio federale potrà in futuro emanare pre-scrizioni tecniche consone alle esigenze dei disabili concernenti la sistemazione di stazioni, fermate, veicoli e sistemi d'informazione.Le organizzazioni d'aiuto ai disabili riconosciute sono legittimate a ricorrere nell'am-bito di procedure importanti concernenti i trasporti pubblici, la radio e la televisione. La Confederazione è inoltre chiamata, in qualità di datore di lavoro, a dare l'esempio quando assume personale: a parità di qualifica dei candidati essa deve dare la prio-rità ai disabili rispetto ai candidati non-disabili fino a quando il numero degli impiegati disabili abbia raggiunto un rapporto adeguato con quello degli impiegati non-disabili. La legge sui disabili autorizza la Confederazione ad attuare programmi volti all'inte-grazione dei disabili nonché campagne d'informazione.
Il progetto concreta infine la nozione di istruzione scolastica di base sufficiente ga-rantita dall'articolo 19 Cost.: ai bambini e agli adolescenti audiolesi o non-vedenti è dispensato l'insegnamento rispettivamente del linguaggio gestuale e della scrittura braille.
Nel contempo l'assetto di alcune leggi speciali è reso più consono alle esigenze dei disabili (diritto fiscale, legge sulle telecomunicazioni, legge sulla radiotelevisione, ecc.); in questo modo si rende palese il nuovo spirito instauratosi nella relazione tra disabili e non-disabili.
Berna, 5 giugno 2000
Contatto / informazioni
Dieter Biedermann, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 47 50, Contatto
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